Comunicazioni

Date:
28 Giugno 2010

MANIFESTO INFORMATIVO BIENNIO 2015.2016

3 – PROCEDURA PER ADEGUAMENTO IMPIANTI TERMICI

4 – TABELLA CODICI ANOMALIE ITER WEB

L’8 ottobre 2005 è entrato in vigore il D.Lgs n. 192/05 che modifica alcune regole, in particolare sulle frequenze di manutenzione a cui vanno sottoposti gli impianti termici. Va peraltro attesa anche l’uscita degli annunciati decreti attuativi, allo scopo di definire il nuovo quadro normativo.

La normativa (il DPR 412/1993, modificato dal DPR 551/1999 e il recente D.Lgs 192/2005) lasciano al costruttore dell’impianto o al fabbricante dell’apparecchio la responsabilità di definire la frequenza e la tipologia delle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti e degli apparecchi.

I fabbricanti di apparecchi a gas, in particolare, hanno l’obbligo (DPR 15 novembre 1996 n. 661) di corredare l’apparecchio di istruzioni tecniche per l’installatore e di istruzioni per l’uso e la manutenzione, redatte nella lingua del Paese di commercializzazione, tali da permettere l’esecuzione corretta di tali lavori e l’utilizzazione sicura dell’apparecchio.

Solo per gli apparecchi per i quali non siano disponibili le istruzioni specifiche il D.Lgs. 192/2005 modificato con il D.Lgs 311/2006 pone per le operazioni di controllo tecnico delle scadenze temporali massime legate alle esigenze di efficienza energetica e salvaguardia dell’ambiente.


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Decreto Legislativo 192/2005

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Decreto Legislativo 311/2006

1 – DPR N. 74 DEL 16.04.2013 ATTO COMPLETO

2 – CHIARIMENTI – PERIODICITA’ MANUTENZIONE DPR 74.2013


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