Segnalazioni Illeciti

Modello segnalazione illeciti

Segnalazioni Illeciti

Whistleblowing

In questa sezione è possibilie effettuare la segnalazione degli illeciti in piena riservatezza

COSA E’ POSSIBILE SEGNALARE

Sono considerate rilevanti tutte le segnalazioni relative a comportamenti, rischi, reati, irregolarità a danno di persone fisiche, giuridiche o dell’interesse pubblico.

Poiché non esiste un elenco tassativo ed univoco di illeciti che costituiscono l’oggetto di una segnalazione, questa può riguardare azioni od omissioni, commesse o tentate, che siano:

Penalmente rilevanti;

Poste in essere in violazione dei codici di comportamento o di altre disposizioni aziendali sanzionabili in via disciplinare;

Suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale all’amministrazione di appartenenza o ad altro ente pubblico;

Suscettibili di arrecare un pregiudizio all’immagine dell’ente;

Suscettibili di arrecare un danno alla salute o sicurezza dei dipendenti, utenti e cittadini o di arrecare un danno all’ambiente;

Pregiudizievoli per gli utenti dell’ente per i dipendenti e altri soggetti che svolgono la loro attività presso l’ente.

Il whistleblowing non riguarda lamentele di carattere personale, rivendicazioni e istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro o che investano la sfera dei rapporti con i superiori gerarchici o con i colleghi, per le quali occorre fare riferimento alla disciplina e alle procedure di competenza del Servizio Personale e del Comitato Unico di Garanzia.

Le condotte illecite segnalate devono riguardare situazioni di cui il segnalante sia venuto direttamente o indirettamente a conoscenza, anche casualmente, in ragione del rapporto di lavoro e del ruolo rivestito.

Le segnalazioni fondate sul sospetto o sul pettegolezzo non possono invece essere considerate meritevoli di tutela in quanto è necessario tenere conto dell’interesse dei terzi oggetto delle informazioni riportate nella segnalazione ed evitare al contempo che l’amministrazione o l’ente svolga attività ispettive interne che rischiano di essere poco utili e comunque dispendiose.

Resta infine fermo il requisito della veridicità dei fatti a tutela del denunciato.

A titolo esemplificativo, riportiamo di seguito un elenco delle diverse tipologie di illeciti che è possibile selezionare all’atto di creazione di una segnalazione:

  • Corruzione
  • Istigazione alla corruzione
  • Abuso
  • Furto
  • Illecito
  • Mobbing
  • Assenteismo
  • Comportamenti violenti o molesti
  • Altro

NOTE SULLA RISERVATEZZA

Forme di tutela del whistleblower previste dalla normativa

L’art. 1, comma 51, della Legge 190/2012 (cd. legge anticorruzione) ha inserito un nuovo articolo, il 54-bis, nell’ambito del d.lgs. 165/2001, rubricato “tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”, in virtù del quale è stata introdotta nel nostro ordinamento una misura finalizzata a favorire l’emersione di fattispecie di illecito, nota nei paesi anglosassoni come whistleblowing.

Il whistleblowing è regolamentato dalla Legge 179 del 30/11/2017, che ha modificato l’art. 54-bis del d.lgs. 165/2001. La normativa prevede la tutela per i dipendenti pubblici e privati che segnalino la commissione di un illecito e/o reato ai soggetti preposti, proteggendolo contro le eventuali ritorsioni o misure discriminatorie, dirette o indirette, da parte di colleghi o superiori.

L’identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso e tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazioni sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione.

Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall’amministrazione o dall’ente sono nulli.

L’ANAC, con la Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 ha emesso le “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (whistleblower)” con la chiara indicazione che le segnalazioni, al fine di tutelare il segnalante, debbano essere trattate informaticamente con sistemi informatizzati e crittografici.

Obblighi di riservatezza sull’identità del whistleblower

Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione l’identità del whistleblower viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. L’identità del segnalante può essere rivelata all’autorità disciplinare e all’incolpato solo nei casi in cui:

Vi sia il consenso espresso del segnalante;

La contestazione dell’addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell’identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell’incolpato, sempre che tale circostanza venga da quest’ultimo dedotta e comprovata in sede di audizione o mediante la presentazione di memorie difensive.

Distinzione tra segnalazione anonima e riservatezza dell’identità del segnalante

Il procedimento di gestione della segnalazione deve garantire la riservatezza dell’identità del segnalante sin dalla ricezione della segnalazione e in ogni fase successiva.

La garanzia di riservatezza presuppone che il segnalante renda nota la propria identità. In sostanza, la ratio della norma è quella di assicurare la tutela del dipendente, mantenendo riservata la sua identità.

Ultimo aggiornamento

9 Febbraio 2024, 11:30