Accesso civico

Il nuovo testo dell’art. 5 del d. lgs. 33/2013 disciplina due forme di accesso civico, senza modificare la previgente normativa relativa al diritto di accesso agli atti di cui alla legge 241/1990 e s.m.i.

Accesso civico agli atti ed alle informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria: l’obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

Accesso civico generalizzato: chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti ai sensi dell’articolo 5-bis del d. lgs. 33/2013.

Modalità di presentazione: per l’esercizio di entrambe le forme di accesso civico non e’ necessaria alcuna legittimazione soggettiva del richiedente. L’istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione. L’istanza puo’ essere trasmessa per via telematica secondo le modalita’ previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed e’ presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:

  • a) all’ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
  • b) al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l’istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria.

Procedimento: Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati (fatta salva l’ipotesi di sospensione dei termini prevista dall’art. 5, comma 5 del d. lgs. 33/2013 nell’ipotesi in cui siano individuati controinteressati). In caso di accoglimento, l’amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui l’istanza riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l’avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo e’ gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall’amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

Rimedi nel caso di rifiuto, differimento o limitazione dell’accessoIl rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall’articolo 5-bis del d.lgs. 33/2013. Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termineprevisto, il richiedente puo’: presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. Se l’accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all’articolo 5-bis, comma 2, lettera a) del d. lgs. 33/2013, il suddetto responsabile provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta.

A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l’adozione del provvedimento da parte del responsabile e’ sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni. Avverso la decisione dell’amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente puo’ proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale.

La richiesta di accesso civico non è soggetta ad alcuna limitazione e non necessita di alcuna motivazione. Le istanze sono gratuite e vanno presentate al Responsabile della Trasparenza all’indirizzo mail: trasparenza@tlspa.it.

Ultimo aggiornamento

14 Dicembre 2023, 16:41